La sentenza del TAR Milano n. 2418 del 2021 ha annullato la circolare del Comando della Polizia Locale che nel 2016 aveva ritenuto di poter estendere analogicamente agli autisti NCC le ipotesi sanzionatorie previste dalla Legge Quadro n. 21 del 1992 in materia di trasporto pubblico non di linea, così disattendendo apertamente le chiare indicazioni fornite dal Consiglio di Stato e dal Ministero dell’Interno riguardo alla sospensione dell’efficacia della novella di fine 2008 (relative all’irragionevole obbligo di partenza e rientro dalle corse necessariamente presso la rimessa) e, più in generale, circa l’inadeguatezza del risalente impianto normativo alle nuove forme di mobilità tramite applicazioni web.
Si tratta di una pronuncia assolutamente rilevante (dall’altra parte c’era il Comune di Milano sostenuto dalle sigle dei tassisti), anche se interviene a distanza di qualche anno rispetto ai fatti oggetto di causa, in linea con la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 56 del marzo 2020 (che ha definitivamente dichiarato l’incostituzionalità di ogni obbligo di partire e tornare in rimessa).
Nella pronuncia in esame in particolare si legge che “come si evince dalla chiara voluntas legis e dal parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, del 25 novembre 2015, l’esigenza di sospendere l’efficacia delle norme della legge n. 21 del 1992 sorge dall’inadeguatezza del complessivo impianto normativo a regolamentare il servizio di NCC e non delle specifiche modificazioni ad esso apportate con la novella del 2008.
Una diversa interpretazione della ratio della sospensione della normativa si porrebbe in contrasto con l’esigenza che l’ha determinata, che è quella di riordinare il quadro normativo di riferimento e di adeguarlo all’evoluzione tecnologica che caratterizza lo svolgimento del servizio di NCC.
Il Comune di Milano ha pertanto disatteso la sospensione dell’efficacia della normativa impositiva dei vincoli allo svolgimento del servizio di NCC, chiaramente disposta dalla legge, nella parte in cui ha sollecitato la Polizia locale ad irrogare le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis del codice della strada, per la violazione di un precetto costituito da una norma vigente ma priva di efficacia”.
Pertanto, pur a distanza di qualche anno, il TAR Milano pacificamente riconosce l’illegittimità e l’arbitrarietà dei comportamenti adottati dalla Polizia Locale del Comune di Milano, che ha ritenuto di disattendere le chiare indicazioni fornite dal legislatore sul punto, ribadite dal Consiglio di Stato e dal Ministero: di fatto, in quegli anni Milano ha vissuto come una sorte di enclave extraterritoriale, perseguendosi condotte che nel resto d’Italia non sono mai state sanzionate.
Pesantissime sono state le ricadute per il servizio di NCC, per i driver e le aziende di trasporto, oltre che per UBER che forniva l’applicazione, e da ultimo per l’utenza, che ingiustamente è stata privata di un servizio di mobilità più moderno ed efficiente.
Forse sarebbe il caso di sottolinearlo.