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La semplificazione amministrativa e i riflessi sulla disciplina edilizia

By |2018-05-28T18:35:47+00:0028/05/2018|

A) L’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 222 del 2016 (parte della più ampia riforma Madia, dettata dalla dichiarata esigenza di semplificare l’azione amministrativa), ha così disposto: “con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte”.

Al decreto è già allegata la Tabella A, contenente un elenco di attività private (ed in particolare gli interventi edilizi) ed il relativo regime abilitativo.

In estrema sintesi, gli interventi edilizi (già sinteticamente richiamati nella Tabella A allegata al D.lgs. n. 222 del 2016, ma oggetto di una futura “codificazione” nel Glossario Unico) sono potenzialmente così assentibili:

– attività edilizia libera (in sostanza, per la manutenzione ordinaria);
– Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA);
– Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
– Silenzio assenso ex art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001;
– Titolo autorizzativo espresso (sia questo il permesso di costruire, l’autorizzazione paesaggistica, ecc.. Nel caso in cui il possesso di questi titoli sia richiesto cumulativamente, il Comune avvierà il procedimento di conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. della L. n. 241 del 1990).

Il 21 febbraio 2018 la Conferenza Unificata ha approvato lo schema di decreto (predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione) recante il Glossario Unico degli interventi di edilizia libera.

A questo dovrà seguire l’adozione di altri decreti, per ciascuno dei regimi giuridici contemplati dal D.lgs. n. 222 del 2016.

B) I riflessi sulla normativa regionale ligure: la L.R. n. 15 del 2017 (“Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi”) ha recepito la nuova disciplina statale introducendo nella L.R. n. 16 del 2008 l’art. 5 bis (rubricato, appunto, “Regime giuridico degli interventi e glossario unico delle opere edilizie”) e ha di conseguenza svuotato quest’ultima di tutte le disposizioni che definivano gli interventi edilizi (contenute nel Titolo II) e di quelle che definivano i titoli abilitativi ed il regime giuridico per il loro rilascio (di cui al Titolo III della stessa Legge). Adesso, per individuare il regime amministrativo di un intervento edilizio, il primo riferimento è la normativa statale (per quanto la legislazione regionale possa liberalizzare – vale a dire, riconoscere come “attività edilizia libera” – altri interventi oltre a quelli previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001 e possa aumentare e/o ridurre il novero degli interventi soggetto a CILA o a SCIA).

L’auspicio è che questa scelta (ridefinire a livello statale gli interventi edilizi ed il regime normativo loro applicabile) possa contribuire al superamento delle difficoltà interpretative sorte con l’introduzione della L.R. n. 16 del 2008 (e la necessità, per gli interpreti, di mettere costantemente a confronto le definizioni statali e regionali, con conseguenti possibili antinomie).

C) Risponde alla stessa logica (uniformare il più possibile, nel rispetto dell’autonomia normativa riconosciuta agli enti locali dall’art. 117 della Costituzione) l’adozione del regolamento edilizio tipo (RET) di cui all’art. 4, comma 1 sexies, del D.P.R. n. 380 del 2001.

L’intesa raggiunta il 20 ottobre 2016 in Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed ANCI ha portato alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di uno schema di regolamento “per semplificare ed uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati”. Detto schema è suddiviso in una Parte Prima (“Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia”), in cui vengono elencate le principali fonti normative in ambito edilizio ed una serie di definizioni da utilizzarsi nella redazione dei regolamenti edilizi comunali e dei piani urbanistici comunali (ad es., viene riportata una definizione comune di “carico urbanistico”, “volume tecnico”, “pertinenza”, ecc.); ed una Parte Seconda (“Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”), in cui vengono dettati dei contenuti minimi per ogni nuovo Regolamento Edilizio comunale , in merito a “l’organizzazione e alle procedure interne dell’ente, nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate , dei cantieri e all’ambiente urbano”.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 316 del 2017 la Regione Liguria ha recepito i contenuti dello schema adottato in Conferenza Unificata (http://iterg.regione.liguria.it/Documenti.asp?comando=Ricerca&AnnoProc=2017&NumProc=2534&Emanante=).

La Regione Liguria, contattata da alcuni consiglieri comunali di Finale Ligure, dichiarava le seguenti percentuali di adeguamento alla nuova normativa: “dati sintetici provvisori, sulla base delle comunicazioni arrivate a questo momento, relativi ai Comuni che si sono dotati del REC entro il termine del 13 novembre 2017: Imperia: 38 Comuni su 67 (56,7%). Savona: 46 Comuni su 69 (66,6%). Genova: 59 Comuni su 67 (88%). La Spezia: 21 Comuni su 32 (65,6%). Totale dei Comuni 164 su 235 (69,78%)” (fonte: articolo pubblicato su www.savonanews.it).

Anche a prescindere da questo dato, l’adozione di un testo normativo che recepisce una serie di definizioni molto ricorrenti nella pratica edilizia può effettivamente facilitare anche il lavoro degli operatori del diritto.

Matteo Repetti & Gianluca Zunino

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