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Monopattini elettrici e dintorni

By |2020-03-03T13:12:13+00:0003/03/2020|

In risposta ai problemi cronici delle città (inquinamento generato dai veicoli privati e conseguenti limitazioni al traffico, scarsa efficienza dei mezzi pubblici, e così via) acquistano sempre maggiore interesse i veicoli a basso impatto ambientale quali biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici.

Ma qual è la loro disciplina normativa, e come si è evoluta?

Il Codice della Strada, D.lgs. n. 285 del 1992, dedica a questi mezzi scarsa attenzione.

L’art. 50, rubricato “velocipedi” (e, quindi, pensato per le tradizionali biciclette), comprende da qualche tempo ormai anche “le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.

Entro questi limiti di potenza e velocità si parla di bici a pedalata assistita, o e-bike, soggette alle stesse regole delle biciclette; al di sopra si ha a che fare con gli S-pedelec, che il Regolamento UE n. 168 del 2013 equipara ai ciclomotori.

Per quanto riguarda invece altri dispositivi quali monopattini, skateboard, pattini a rotelle, ecc., l’art. 190, commi 8 e 9, del Codice della Strada – tuttora vigente – si limita a prevedere che “la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade (…). Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti”. Quindi: divieto assoluto di circolare in strada, possibilità di circolare sugli spazi pedonali a patto di non arrecare pericolo a terzi.

Con l’arrivo dei monopattini elettrici (ma anche di strumenti analoghi, quali hoverboard, monowheel, segway, e potenzialmente altri ancora) si pone il seguente problema: creare delle nuove regole per loro soltanto, oppure accomunarli ad una delle categorie sopra riportate.

Il legislatore italiano ha optato, almeno inizialmente, per la prima soluzione: si comincia a parlare di “dispositivi per la micromobilità elettrica” e si introduce una normativa specifica con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 4.6.2019, in attuazione dell’art. 1, comma 102, della L. n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019).

Questi i punti salienti del Decreto:

– i nuovi dispositivi vengono “tipizzati”: il Decreto prende in esplicita considerazione soltanto monopattini, hoverboard, segway e monowheel; ne disciplina i limiti di potenza e velocità (max 20 km/h; max 6 km/h su aree pedonali) e le caratteristiche tecniche (così facendo chiude la porta a mezzi di natura analoga, che vengono ignorati, come ad es. gli skateboard elettrici);

– viene introdotto un periodo di sperimentazione (max 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto), durante il quale i dispositivi possono circolare e sostare soltanto nelle aree indicate dai singoli Comuni. La regolamentazione comunale deve rispettare, comunque, i paletti imposti dal Decreto, e quindi: i monopattini possono circolare (solo) sulle aree pedonali, le aree miste pedonali/ciclabili, le piste ciclabili e le cd. zone 30 (strade con limite di velocità max 30 km/h); i segway idem; monowheel ed hoverboard soltanto su aree pedonali;

– i Comuni possono anche “istituire o affidare” a imprese specializzate un servizio di noleggio dei dispositivi elettrici, purché questi mezzi siano assicurati e siano individuate le aree di sosta (ovvero le zone in cui gli utenti possono prelevarli e/o rilasciarli a fine corsa). La sperimentazione parte in alcune città (tra cui Milano, Verona e Torino) che individuano le aree in cui i mezzi possono circolare e selezionano alcuni operatori di mercato, cui permettono di offrire il servizio di mobilità in sharing con il proprio “parco mezzi” (ad esempio a Milano è previsto che ogni operatore selezionato gestisca 750 monopattini).

Un po’ a sorpresa, però, interviene l’art. 1, comma 75, della L. n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020), dove si prevede che “i monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4.6.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12.7.2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30.4.1992 n. 285”, ovvero alle biciclette (e possono, quindi, circolare ovunque possano farlo queste ultime).

Un intervento più organico viene da ultimo previsto nella L. n. 8 del 28.2.2020, di conversione al D.l. n. 162 del 30.12.2019.

Innanzitutto, si estende la sperimentazione di un altro anno e si supera, apparentemente, la formale classificazione del Decreto affiancando a segway, hoverboard e monowheel altri possibili “analoghi dispositivi di mobilità personale”. Tali mezzi possono circolare esclusivamente nelle aree di sperimentazione e devono rispondere alle caratteristiche tecniche costruttive del Decreto.

Si conferma poi che “nelle more della sperimentazione” i (soli) monopattini elettrici sono considerati velocipedi, potendo quindi circolare “anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione”, purché abbiano un “motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 KW” e rispondano alle caratteristiche tecniche e costruttive del Decreto, pena l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da € 100 ad € 400) e della confisca (per i soli monopattini a motore termico e/o potenza superiore a 2 KW). Vengono specificate alcune norme di condotta: ad esempio, i (soli) monopattini possono circolare sulle strade urbane “ove è consentita la circolazione dei velocipedi”, alla velocità massima di 25 km/h, e sulle piste ciclabili adiacenti a strade extraurbane; inoltre, ai minori di 18 anni è fatto obbligo di indossare il casco.

Viene infine confermata la possibilità che i singoli Comuni autorizzino (mediante “licenza”) un servizio di noleggio dei (soli) monopattini elettrici anche in modalità “free-floating” (ovvero, si prenota un mezzo con una app e dopo averlo usato lo si lascia dove si vuole in altra area di parcheggio) previa delibera di Giunta comunale che individui le aree di circolazione ed il numero massino di monopattini che possono essere offerti al pubblico.

Tutto risolto, quindi? Non proprio, perché la legge di conversione stabilisce la confisca dei veicoli atipici “per cui non sono ancora state definite le caratteristiche tecniche e funzionali” ed una sanzione pecuniaria da € 200 ad € 800. Il che significa che, prima di comprare online un mezzo con caratteristiche diverse da quelle del Decreto del 4.6.2019, forse è meglio pensarci due volte.

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