Con Avviso Pubblico del 20 dicembre 2021, il Ministero della Cultura ha promosso la presentazione da parte dei Comuni di progetti di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, in base al contributo di natura comunitaria di cui al PNRR, al fine di sostenere i Comuni in cui è presente un borgo storico e caratterizzati da una significativa marginalità economica e sociale.
Nell’Avviso il Ministero ha disposto il finanziamento di due linee di intervento volte alla rigenerazione dei piccoli borghi storici. La presentazione di domanda di finanziamento è attualmente possibile solo per la Linea B, indirizzata a Comuni di piccole e piccolissime dimensioni, anche molto al di sotto della soglia dei 5000 abitanti.
In particolare, la Linea B è rivolta a Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di tre Comuni, compreso il Comune proponente e capofila) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti. Le aggregazioni di Comuni possono riguardare Comuni limitrofi o Comuni ricadenti nella medesima Regione che condividono medesimi tematismi, purché in ogni Comune sia presente un borgo storico.
L’Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici” della Missione 1 – Componente 3 del PNRR così disposto mira in particolare alla realizzazione di interventi finalizzati a: i) recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche, migliorando l’arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici; ii) favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate; iii) sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volte a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.
Le risorse disposte dal PNRR sono pari ad un totale di € 380.000.000,00 (trecentottantamilioni/00), da destinare ai Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi storici.
A ciascun Comune o aggregazione di Comuni saranno quindi assegnati € 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00) per la realizzazione dei progetti di rigenerazione culturale e sociale.
Ulteriori risorse pari a € 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) saranno destinate, attraverso successiva procedura centralizzata di responsabilità del Ministero della Cultura, al sostegno delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei medesimi borghi.
A seguito della selezione dei Comuni/borghi di cui alla Linea B, infatti, si procederà all’individuazione, mediante successivo avviso del MiC, delle imprese ricadenti nei Comuni/borghi selezionati o che intendono stabilirsi nei medesimi, cui attribuire sostegni finanziari per le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.
Le risorse assegnate a ciascun Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale saranno erogate dal Ministero della Cultura direttamente a favore del Comune proponente secondo precise modalità:
- prima erogazione in anticipazione nella misura non superiore al 10% del totale del finanziamento complessivo concesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare d’obblighi predisposto dal Ministero;
- quattro quote intermedie fino al raggiungimento del 90% del totale del finanziamento complessivo concesso, a fronte di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- erogazione finale, a saldo, entro 30 giorni dalla rendicontazione di spesa per il 100% del costo complessivo del Progetto finanziato.
Il finanziamento sarà erogato a seguito della compilazione e presentazione della candidatura da parte dei Comuni (in forma singola o aggregata, secondo i parametri sopra riportati) sull’applicativo a tal proposito creato dal Ministero della Cultura.
Detta candidatura dovrà trasmettersi, sempre con l’ausilio del detto applicativo, entro e non oltre le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022.
A pena di esclusione si ribadisce che i Comuni proponenti devono possedere alcuni requisiti al momento della presentazione della candidatura, e in particolare, in relazione ai requisiti dimensionali:
- la popolazione residente del singolo Comune proponente deve essere inferiore o uguale a 5.000 abitanti, come risultante dall’ultimo aggiornamento dei dati Popolazione ISTAT residente al 31.12.2020;
- in caso di domanda di partecipazione presentata da Comuni in forma aggregata, la popolazione residente complessiva di tutti i Comuni aggregati (compreso il Comune capofila) deve essere inferiore o uguale a 5.000 abitanti, come risultante dall’ultimo aggiornamento dei dati Popolazione ISTAT residente al 31.12.2020.
In sede di presentazione della domanda di finanziamento il Comune proponente dovrà allegare, sempre a pena di esclusione, la proposta descrittiva del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale richiesto a finanziamento, comprensivo anche del programma di investimento complessivo e di quello relativo a ciascun intervento, del piano economico e finanziario di gestione di ciascun intervento e dei principali risultati attesi, nonché del cronoprogramma attuativo procedurale dell’intero Progetto da cui si evinca che le procedure previste per l’avvio e la realizzazione dei progetti, degli interventi e dell’intero Progetto sono coerenti con le tempistiche di impegno e attuazione previste dallo stesso Avviso, il quale impone quale termine ultimo per la conclusione delle opere il 30 giugno 2026.
In aggiunta agli altri requisiti, il Comune proponente deve essere titolare dei beni o delle attività oggetto degli interventi del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e alla realizzazione di dette opere potranno concorrere:
- altri soggetti pubblici (ivi comprese strutture periferiche del Ministero della Cultura, soprintendenze, musei, biblioteche, ecc.), sulla base di atti e accordi perfezionati in conformità alla normativa vigente;
- soggetti privati, selezionati in conformità della normativa vigente, attraverso accordi di cooperazione in partenariato speciale pubblico-privato.
Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle comunità locali, l’Avviso consente infatti l’adesione di partner pubblici e privati alla candidatura, diversi dai soggetti attuatori (Comune proponente o Comune aggregato), i quali si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli previsti nel medesimo Progetto.
Per quanto concerne poi la fissazione dei termini di realizzazione delle opere, la Decisione di esecuzione del Consiglio COM(2021)344, relativa all’approvazione della valutazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell’Italia, presenta l’elenco dei traguardi (milestones), obiettivi (targets), e degli indicatori e il calendario per il monitoraggio e l’attuazione degli investimenti.
In riferimento alla Linea B, ogni Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale dovrà contribuire al suo conseguimento, prevedendo di realizzare almeno 10 “interventi di valorizzazione di siti culturali e turistici” che dovranno essere ultimati entro giugno 2026, e di questi almeno 6 dovranno essere ultimati entro giugno 2025. Il rispetto di questi obiettivi dovrà essere evidenziato nella Relazione di Progetto allegata alla domanda e sarà preso in considerazione dal Ministero ai fini della valutazione di merito.
Il Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale ammesso a finanziamento, così come i singoli interventi e progetti ivi previsti, pena il recupero del contributo finanziario accordato, inoltre, non dovranno subire trasformazioni sostanziali (quali modifiche che alterino la natura o le modalità di esecuzione; che procurino un vantaggio indebito ad un’impresa o a un ente pubblico; che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva) per i cinque anni successivi al loro completamento.
La violazione di detta prescrizione legittimerà il Ministero della Cultura a recuperare dal Comune proponente (in ipotesi di aggregazione dai Comuni aggregati in solido), il finanziamento erogato in misura proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.