(Cass. civ., SS. UU., 20.6.2023, n. 17541)
È stato accolto con rinvio il ricorso di un conducente Uber a cui il Comune di Milano aveva contestato la violazione dell’articolo 85, comma 4, Cds, in quanto «acquisiva un servizio di trasporto senza effettuare il preventivo contratto con il cliente e trasporto effettuato senza partire dalla rimessa per detto servizio». Il conducente si era difeso sostenendo che il trasporto era stato regolarmente richiesto e concordato mediante l’applicazione Uber Black, di modo che l’incontro delle volontà era avvenuto tramite la piattaforma web; che non vi era mai stato uno stazionamento dell’auto nelle piazzole riservate ai taxi e che l’efficacia delle disposizioni del Dl n. 207/2008, modificative della legge n. 21/1992 (relative all’obbligo di partenza e rientro delle corse necessariamente presso la rimessa), ritenute da più autorità illogiche, era stata sospesa da più decreti legge succedutisi nel tempo (articoli 3, 11 e 13 legge n. 21/1992).