(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-113456084-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Sulla vexatissima quaestio dei rimedi del terzo contro la SCIA

By |2019-06-17T10:07:34+00:0017/06/2019|

Come noto, qualunque soggetto può iniziare (e/o ampliare, ridurre, variare, subentrare, trasferire) un’attività economica presentando una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) alla pubblica amministrazione competente.

Per quanto istituto di carattere generale, la SCIA è stata poi specificamente estesa ad un amplissimo catalogo di attività edilizie.

In linea di principio, il meccanismo è estremamente semplice: la SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso, nulla osta, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalle norme di settore; l’interessato si limita a dichiarare la conformità alla normativa in vigore dell’attività che sta per intraprendere (sia essa edilizia, commerciale, ecc.), mentre la pubblica amministrazione effettua una verifica su quanto dichiarato dal segnalante.

In realtà, anche la SCIA presenta una serie di problemi applicativi non di poco conto.

Concentriamoci, in particolare, sulla SCIA edilizia: mediante questa modalità il richiedente è legittimato a svolgere un considerevole numero di interventi, anche di notevole rilevanza e impatto (dalla manutenzione straordinaria che non interessi le parti strutturali di un edificio ai lavori di restauro e risanamento conservativo cd. “pesante”, alle varianti ai permessi di costruire, ecc.).

Come detto, i lavori possono iniziare dal momento del deposito della pratica in Comune: il controllo sulla veridicità e fattibilità di quanto dichiarato avvengono in un momento successivo.

Ora, come previsto dall’art. 19, commi 3 e 6 bis, della L. n. 241 del 1990 in materia di SCIA anche per la realizzazione di opere edilizie, il Comune ha trenta giorni dalla data di deposito dell’istanza per “adotta(re) motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa”.

Decorso detto termine, l’amministrazione può intervenire in autotutela (inibendo l’attività avviata) esclusivamente nei ben più ristretti limiti di cui al successivo art. 21 nonies, vale a dire sussistendo specifiche ragioni di interesse pubblico, e tenendo comunque conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Detto questo, che iniziative può assumere il terzo che si ritenga leso da una SCIA illegittima?

Com’è risaputo, ormai, secondo l’art. 19, comma 6 ter, della L. n. 241 del 1990, “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

La formulazione di detto articolo, che ha apertamente contraddetto l’opinione in precedenza avanzata riguardo alla possibilità di configurare la SCIA come fattispecie complessa da cui scaturisce un provvedimento implicito da parte dell’Amministrazione ha posto il – rilevantissimo – problema relativo al termine temporale entro cui eventuali terzi interessati possono sollevare contestazioni.

E’ stato infatti da più parti evidenziato come tali iniziative non dovrebbero consentire ai terzi di rimettere in discussione assetti ormai consolidati a distanza di anni, con l’unico limite rappresentato dal termine di prescrizione: il potere in capo agli interessati di sollecitare l’esercizio da parte dell’Amministrazione delle verifiche sulla SCIA dovrebbe essere soggetto agli stessi termini temporali che spettano a quest’ultima per attivarsi d’ufficio.

Diversamente, si realizzerebbe anche un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi voglia contestare in giudizio la legittimità di un permesso di costruire, notoriamente soggetto a termine decadenziale di 60 giorni.

Sul punto, era stato correttamente rilevato che “il legislatore ha fissato precisi termini alle facoltà di intervento dell’Amministrazione (tanto in via inibitoria quanto in via di autotutela). Dacché si desume che lo stesso regime del controllo ufficioso prevede un limite temporale oltre il quale l’interesse pubblico all’eliminazione delle attività abusive viene meno, prevalendo su di esso l’esigenza di certezza dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. È dunque evidente che la riapertura del procedimento di verifica dei presupposti della SCIA a fronte di un’istanza presentata dal terzo oltre i suddetti limiti temporali non può dirsi funzionale alla tutela di alcun interesse pubblico, il quale invece recede a fronte delle suddette esigenze di certezza” (TAR Toscana, Sez. III, Ordinanza 11.5.2017, n. 667).

Con questo provvedimento il Giudice amministrativo aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 19, comma 6 ter, della L. n. 241 del 1990, “nella parte in cui non prevede un termine per la sollecitazione da parte del terzo delle verifiche sulla SCIA, per contrasto con gli artt. 3, 11, 97, 117 co. 1, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU ed all’art. 6, paragrafo 3, del Trattato UE, e 117 comma 2 lett. m) Cost.”.

Ebbene la Corte, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6 ter, della L. n. 241 del 1990, ha affermato – pur con qualche reticenza – che tale termine esiste e che la facoltà di sollecitazione da parte del terzo è soggetta allo stesso limite di trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA entro cui l’Ente può avviare le verifiche d’ufficio: “decorsi questi termini, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’Amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo”.

A questo punto, sempre secondo la Corte, oltre detto termine al terzo resterebbe soltanto la facoltà di sollecitare l’Amministrazione all’adozione di provvedimenti inibitori in ipotesi ben più limitate, quali: SCIA proposta sulla base di dichiarazioni mendaci o false attestazioni (art. 21, comma 1, della L. n. 241 del 1990); esecuzione di lavori in difformità dal titolo edilizio (art. 27 e ss. del D.P.R. n. 380 del 2001); sussistenza di specifiche ragioni di interesse pubblico (tenendosi comunque conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati) ex art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990.

La decisione della Corte è una buona notizia che va nella direzione del rispetto degli affidamenti e della certezza dei rapporti.

Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad utilizzare il nostro sito web. Modifica le impostazioni sui cookie Accetto

Cookie

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente. La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo permesso. In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla Dichiarazione dei cookie sul nostro sito Web. Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come trattiamo i dati personali nella nostra Informativa sulla privacy

Cookie Statistici

I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.